PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Ministero delle bioenergie, di seguito denominato «Ministero».
      2. Il Ministero assicura, in un quadro organico di interventi, la ricerca tecnologica, l'incentivazione e la regolamentazione delle produzioni di energia derivante dall'impiego di materiali di origine vegetale, di seguito denominati «biomasse», la progressiva sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili, e in particolare dei combustibili fossili, con combustibili di origine biologica, nonché la promozione della cultura di un'energia sostenibile.
      3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti concernenti l'energia e i combustibili derivanti dall'utilizzo di biomasse; adotta, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e in collaborazione con i mezzi di informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle esigenze e ai problemi dell'ambiente, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
      4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali che si occupano del tema delle bioenergie e dei biocombustibili e promuove il rafforzamento del settore in seno all'Unione europea.
      5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento delle convenzioni internazionali e delle direttive e dei regolamenti comunitari in materie connesse alle biomasse e alle bioenergie.
      6. Il Ministero coopera alla preparazione della relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta al Parlamento, ogni due anni,

 

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sullo stato dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle bionergie, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
      2. Il Ministro delle bioenergie è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
      3. Il Ministro delle bioenergie interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
      4. Il Ministro delle bioenergie adotta, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, le iniziative necessarie per assicurare una rete pubblica di supporto allo sviluppo di nuove strutture produttive di bioenergie e di biocombustibili.
      5. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi all'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      6. Il Ministro delle bioenergie promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
      7. Il Ministro delle bioenergie, per le materie di sua competenza, partecipa al concerto per la predisposizione del Piano nazionale per la protezione civile.

 

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      8. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia di bioenergie e di biocombustibili e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca, inerenti alle medesime materie, definiti dall'Unione europea.
      9. Il Ministro delle bioenergie e il Ministro dello sviluppo economico assumono di concerto le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Art. 3.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le risorse finanziarie, strumentali e di personale da destinare al Ministero, tramite assegnazione ad esso di risorse di pertinenza dei Ministeri esistenti.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.